Il meccanismo CBAM prevede che gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro o acciaio da produttori al di fuori dell'UE paghino un importo corrispondente al prezzo delle emissioni che sarebbe stato pagato se le merci fossero state prodotte in Europa e soggette alle quote ETS. Tuttavia, se il produttore non UE dimostra di aver già pagato per le emissioni generate nella produzione delle merci in un Paese terzo, il costo corrispondente può essere dedotto. Il regolamento avrà un impatto su vari settori e sono previste procedure specifiche per gli importatori di merci e gas a effetto serra da paesi terzi. Ciascun dichiarante CBAM autorizzato deve utilizzare il registro CBAM per presentare una dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2027 per l'anno 2026.
Il corso intende fornire un quadro normativo e procedurale sugli obblighi e le procedure di importazione delle merci e dei gas a effetto serra originarie di paesi terzi.
PROGRAMMA
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